Ordinanza 382/2005 (ECLI:IT:COST:2005:382)
Massima numero 29808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29809
Titolo
ORD. 382/05 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - RICORSO NOTIFICATO PRIMA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 382/05 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - ECCESSO DI DELEGA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - RICORSO NOTIFICATO PRIMA DEL 15 SETTEMBRE 2000 - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Tale termine, infatti, secondo la formulazione della norma e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza deve ritenersi di decadenza per l’esercizio del diritto di azione e la previsione di tale termine di decadenza è, nel giudizio 'a quo', irrilevante, poiché la controversia è stata introdotta con ricorso notificato anteriormente a detto termine, pur se depositato in data ad esso successiva, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità del ricorso stesso.
- V. precedenti spec. sentenze citate nn. 213/2005 e 214/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Tale termine, infatti, secondo la formulazione della norma e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza deve ritenersi di decadenza per l’esercizio del diritto di azione e la previsione di tale termine di decadenza è, nel giudizio 'a quo', irrilevante, poiché la controversia è stata introdotta con ricorso notificato anteriormente a detto termine, pur se depositato in data ad esso successiva, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità del ricorso stesso.
- V. precedenti spec. sentenze citate nn. 213/2005 e 214/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte