Ordinanza 382/2005 (ECLI:IT:COST:2005:382)
Massima numero 29809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
28/09/2005; Decisione del
28/09/2005
Deposito del 07/10/2005; Pubblicazione in G. U. 12/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29808
Titolo
ORD. 382/05 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DICHIARATE MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 382/05 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI DIRITTI SOGGETTIVI - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER DEPOSITO DEL RICORSO DINANZI AL T.A.R. CUI È RISERVATA LA GIURISDIZIONE (POI ATTRIBUITA AL GIUDICE ORDINARIO) PER I DIRITTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI ORDINARI - INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE NON ESERCITABILE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER EFFETTO DEL TERMINE DECADENZIALE E NEPPURE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO, PRIVO DI GIURISDIZIONE PER LE FATTISPECIE FORMATESI IN DATA ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1998 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DICHIARATE MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché – come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale – “la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tenpo”. Non sussiste, infine, nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, “dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall’altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale”.
- Sentenza citata n. 400/1996; ordinanze nn. 294/1998, 490/2000 e, prec. specifico, ordinanza n. 213/2001.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – riproducendo sostanzialmente l’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non “privatizzati”), purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Non sussiste, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché – come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale – “la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tenpo”. Non sussiste, infine, nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, “dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall’altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale”.
- Sentenza citata n. 400/1996; ordinanze nn. 294/1998, 490/2000 e, prec. specifico, ordinanza n. 213/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte