Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento del c.d. terzo condono edilizio - Possibilità, mediante norma definita di interpretazione autentica, di regolarizzare anche le opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché dei limiti statutari - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 14 dello statuto, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021, il quale dispone che l'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». La disposizione impugnata dal Governo - a dispetto della autoqualificazione come norma di interpretazione autentica - ha carattere innovativo perché, consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa, contrasta con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare, poiché deve escludersi che l'applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario del citato art. 24. Se, infatti, è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, tuttavia è altresì vero che essa deve essere esercitata senza pregiudizio delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria. (Precedenti: S. 70/2020 - mass. 43257; S. 232/2017 - mass. 41702; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 196/2004 - mass. 28567).