Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINI - RICORSO NOTIFICATO TEMPESTIVAMENTE ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO MA NON AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TEMPESTIVA CONSEGNA DELL’ATTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO PER LA NOTIFICA - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
SENT. 383/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINI - RICORSO NOTIFICATO TEMPESTIVAMENTE ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO MA NON AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TEMPESTIVA CONSEGNA DELL’ATTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO PER LA NOTIFICA - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
E’ ammissibile il ricorso con il quale la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui ha introdotto nel decreto-legge 29 agosto 239, gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6. Il ricorso, infatti, anche se risulta notificato nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solo presso l'Avvocatura dello Stato, ma non anche al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio deve essere considerato ammissibile in forza del principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, e, nella specie, il termine è stato osservato.
- Per il precedente orientamento, secondo cui il ricorso notificato tempestivamente alla sola Avvocatura dello Stato, ma tardivamente al Presidente del Consiglio dei ministri presso la propria sede, doveva essere dichiarato inammissibile, v. la citata sentenza n. 295/1993.
- Per l’affermazione del principio di scissione del termine per il notificante e per il destinatario della notificazione, v. le citate sentenze n. 477/2002 e 28/2004, nonché l’ordinanza n. 97/2004.
E’ ammissibile il ricorso con il quale la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui ha introdotto nel decreto-legge 29 agosto 239, gli artt. 1-ter, comma 2, e 1-sexies, commi da 1 a 6. Il ricorso, infatti, anche se risulta notificato nel termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solo presso l'Avvocatura dello Stato, ma non anche al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio deve essere considerato ammissibile in forza del principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, e, nella specie, il termine è stato osservato.
- Per il precedente orientamento, secondo cui il ricorso notificato tempestivamente alla sola Avvocatura dello Stato, ma tardivamente al Presidente del Consiglio dei ministri presso la propria sede, doveva essere dichiarato inammissibile, v. la citata sentenza n. 295/1993.
- Per l’affermazione del principio di scissione del termine per il notificante e per il destinatario della notificazione, v. le citate sentenze n. 477/2002 e 28/2004, nonché l’ordinanza n. 97/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
co. 2