Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DEL DECRETO-LEGGE - REIEZIONE.
SENT. 383/05 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DEL DECRETO-LEGGE - REIEZIONE.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. Si deve infatti riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.
- Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le citate sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. Si deve infatti riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.
- Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le citate sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 1
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte