Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ PER MANCATA TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DEL DECRETO-LEGGE - REIEZIONE.

Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. Si deve infatti riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.

- Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le citate sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 1

legge  27/10/2003  n. 290  art.   co. 

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte