Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 D. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - CENSURA PROPOSTA IN TERMINI IPOTETICI E GENERICI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 D. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - CENSURA PROPOSTA IN TERMINI IPOTETICI E GENERICI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono», censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, sul presupposto che l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto”, contemplata nella disposizione impugnata, potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale». La censura è, infatti, prospettata in termini ipotetici e comunque troppo generici.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono», censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, sul presupposto che l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto”, contemplata nella disposizione impugnata, potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale». La censura è, infatti, prospettata in termini ipotetici e comunque troppo generici.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte