Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 D. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - CENSURA PROPOSTA IN TERMINI IPOTETICI E GENERICI - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono […] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono», censurato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, sul presupposto che l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto”, contemplata nella disposizione impugnata, potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale». La censura è, infatti, prospettata in termini ipotetici e comunque troppo generici.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte