Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 E. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - NORME IN TEMA DI POTERI SOSTITUTIVI STATALI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA PREVISIONE DI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA OLTRE I LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI ENERGIA RIFERIBILE ALL’ART. 117, COMMA TERZO, COST., EX ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 120, COMMA SECONDO, COST. - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 8 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per il regime dei poteri sostitutivi statali da esso previsti, applicabile nella Provincia autonoma. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, infatti, non possono rivendicare forme e condizioni di autonomia riconosciute dal Titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, contestualmente, affermare la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità, in quanto la norma di cui all’art. 10 ha carattere di assoluta specialità, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V; e tra i limiti, vi è il potere sostitutivo che fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze e che, in quanto tale, non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della clausola di favore, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti.

- Sulla impossibilità di disarticolare il sistema delineato dall’applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sottraendo le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dai limiti contenuti nel nuovo Titolo V, e in particolare dalla ivi prevista disciplina del potere sostitutivo, v. la citata sentenza n. 236/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 5

legge  27/10/2003  n. 290  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 16  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 235  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art.