Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 F. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - NORME CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI OLEODOTTI E GASDOTTI - PREVISTA ADOZIONE CON FONTE REGOLAMENTARE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE RISERVE DI LEGGE DI CUI AGLI ARTT. 95, COMMA TERZO, E 97, COMMI PRIMO E SECONDO - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dell'energia siano emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, la prospettazione della censura è priva di qualsiasi riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge indicate possa derivare una compressione dei poteri attribuiti alle province autonome.

- Sui limiti entro i quali le Regioni e le Province autonome possono far valere vizi di legittimità costituzionale per violazione di parametri diversi da quelli attributivi di competenza o posti a garanzia dell’autonomia finanziaria, v. le citate sentenze n. 303/2003, n. 196, n. 280, n. 286/2004, n. 50/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 2

legge  27/10/2003  n. 290  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte