Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 G. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - PREVISTA ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI RINNOVABILI DA EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E IRRAZIONALITÀ DELLA DISCIPLINA - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, escludendo, in particolare, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte