Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 G. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - PREVISTA ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI RINNOVABILI DA EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E IRRAZIONALITÀ DELLA DISCIPLINA - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 G. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - PREVISTA ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI RINNOVABILI DA EVENTUALI MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE E IRRAZIONALITÀ DELLA DISCIPLINA - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, escludendo, in particolare, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni, escludendo, in particolare, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalla previsione di eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte