Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 H. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - DELEGA PER L’ADOZIONE DI TESTI UNICI DI RIASSETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA GENERICITÀ DEI CRITERI DELLA DELEGA - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 H. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - DELEGA PER L’ADOZIONE DI TESTI UNICI DI RIASSETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA GENERICITÀ DEI CRITERI DELLA DELEGA - MANCATA ARGOMENTAZIONE CIRCA L’INCIDENZA DELLA DENUNCIATA VIOLAZIONE SUI POTERI DELLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, in riferimento all’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
E’ inammissibile, in riferimento all’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge 28 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Premesso che le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale, nella specie non risulta in alcun modo argomentata la connessione tra i vizi denunciati e la asserita compressione dei poteri regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 121
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte