Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 M. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONI INTERESSATE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL PARERE REGIONALE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - SOPRAVVENUTA PREVISIONE DELL’INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI - ABROGAZIONE IMPLICITA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 383/05 M. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PREVISTI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONI INTERESSATE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL PARERE REGIONALE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - SOPRAVVENUTA PREVISIONE DELL’INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI - ABROGAZIONE IMPLICITA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali». La previsione del “parere regionale” per l'autorizzazione delle opere indicate da tale disposizione deve infatti essere considerata implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la Regione o le Regioni interessate» – di cui al nuovo comma 1 dello stesso art. 1-sexies, come sostituito dall’art. 1. comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, sicché, in assenza di una qualche applicazione medio tempore della norma impugnata, è venuta meno la necessità di una pronuncia della Corte.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 censurato in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali». La previsione del “parere regionale” per l'autorizzazione delle opere indicate da tale disposizione deve infatti essere considerata implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la Regione o le Regioni interessate» – di cui al nuovo comma 1 dello stesso art. 1-sexies, come sostituito dall’art. 1. comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, sicché, in assenza di una qualche applicazione medio tempore della norma impugnata, è venuta meno la necessità di una pronuncia della Corte.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 6
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte