Sentenza 252/2022 (ECLI:IT:COST:2022:252)
Massima numero 45168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/11/2022;  Decisione del  22/11/2022
Deposito del 19/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45167


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento del c.d. terzo condono edilizio - Disposizioni attuative di altra dichiarata costituzionalmente illegittima, e prive di autonoma portata normativa - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 090005).

Testo

È dichiarata, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021. Una volta accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, le residue disposizioni della legge regionale impugnata dal Governo (artt. 1, comma 2, e 2), difettano di autonoma portata. Infatti, il comma 2 dell'art. 1 stabilisce che il nulla osta previsto dalla disposizione caducata - che consente di regolarizzare anche le opere edilizie abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - venga reso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della stessa; l'art. 2 dispone che il testo legislativo entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione. (Precedenti: S. 117/2022 - mass. 44911; S. 68/2022 - mass. 44629; S. 77/2021 - mass. 43787).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 19  art. 1  co. 2

legge della Regione siciliana  29/07/2021  n. 19  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27