Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Siciliana - Recepimento del c.d. terzo condono edilizio - Disposizioni attuative di altra dichiarata costituzionalmente illegittima, e prive di autonoma portata normativa - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 090005).
È dichiarata, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021. Una volta accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, le residue disposizioni della legge regionale impugnata dal Governo (artt. 1, comma 2, e 2), difettano di autonoma portata. Infatti, il comma 2 dell'art. 1 stabilisce che il nulla osta previsto dalla disposizione caducata - che consente di regolarizzare anche le opere edilizie abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - venga reso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della stessa; l'art. 2 dispone che il testo legislativo entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione. (Precedenti: S. 117/2022 - mass. 44911; S. 68/2022 - mass. 44629; S. 77/2021 - mass. 43787).