Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 N. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - RICONDUCIBILITÀ DELLA DISCIPLINA ALLA MATERIA, DI COMPETENZA CONCORRENTE, “PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA ELETTRICA” - RIFERIBILITÀ ALLA MATERIA “GOVERNO DEL TERRITORIO” - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ ALLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO “SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO” E “DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI DIRITTI CIVILI E SOCIALI” - ESCLUSIONE.
SENT. 383/05 N. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - RICONDUCIBILITÀ DELLA DISCIPLINA ALLA MATERIA, DI COMPETENZA CONCORRENTE, “PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA ELETTRICA” - RIFERIBILITÀ ALLA MATERIA “GOVERNO DEL TERRITORIO” - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ ALLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO “SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO” E “DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI DIRITTI CIVILI E SOCIALI” - ESCLUSIONE.
Testo
La disciplina posta dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, in tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di riordino del settore energetico e contenente la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, deve, alla luce del riparto di competenze di cui alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, essere ricondotta alla materia, di competenza concorrente, “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., come si desume, in particolare, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principî fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge», mentre deve escludersi, da un lato, che la medesima disciplina possa essere ricondotta nella materia “governo del territorio”, giacché l'ambito cui riferire le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale va individuato, non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, ma attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, e, dall’altro, che la medesima disciplina possa essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di sicurezza e ordine pubblico, giacché tale competenza concerne solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e non la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, ovvero a quella in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché tale titolo di competenza non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente materie affidate anche alla competenza delle regioni, escludendone o riducendone radicalmente il ruolo, e può quindi essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», e non anche «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali».
- Circa la riferibilità della disciplina del settore energetico alla competenza concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, v. la citata sentenza n. 6/2004.
- Sull’ambito della materia “governo del territorio”, v. le citate sentenze n. 303, n. 307, n. 331 e n. 362/2003, n. 196/2004.
- Sul contenuto della competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, v. le citate sentenze n. 407/2002, n. 6, n. 162 e n. 428/2004, n. 95/2005.
- Sulla competenza legislativa esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, vedi la citata sentenza n. 285/2005.
La disciplina posta dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, in tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di riordino del settore energetico e contenente la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, deve, alla luce del riparto di competenze di cui alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, essere ricondotta alla materia, di competenza concorrente, “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., come si desume, in particolare, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principî fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge», mentre deve escludersi, da un lato, che la medesima disciplina possa essere ricondotta nella materia “governo del territorio”, giacché l'ambito cui riferire le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale va individuato, non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, ma attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, e, dall’altro, che la medesima disciplina possa essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di sicurezza e ordine pubblico, giacché tale competenza concerne solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e non la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, ovvero a quella in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché tale titolo di competenza non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente materie affidate anche alla competenza delle regioni, escludendone o riducendone radicalmente il ruolo, e può quindi essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», e non anche «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali».
- Circa la riferibilità della disciplina del settore energetico alla competenza concorrente in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, v. la citata sentenza n. 6/2004.
- Sull’ambito della materia “governo del territorio”, v. le citate sentenze n. 303, n. 307, n. 331 e n. 362/2003, n. 196/2004.
- Sul contenuto della competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, v. le citate sentenze n. 407/2002, n. 6, n. 162 e n. 428/2004, n. 95/2005.
- Sulla competenza legislativa esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, vedi la citata sentenza n. 285/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art.
co.
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
legge
23/08/2004
n. 239
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte