Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 P. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO ANCHE AVVALENDOSI DELL’AUTORITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE NUOVE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE SIA NAZIONALE CHE LOCALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA RESIDUALE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE LOCALE - NOZIONE RILEVANTE SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 P. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO ANCHE AVVALENDOSI DELL’AUTORITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE NUOVE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE SIA NAZIONALE CHE LOCALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELL’AUTONOMIA RESIDUALE DELLA REGIONE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE LOCALE - NOZIONE RILEVANTE SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale dispone che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, in quanto non distinguendo fra concessioni nazionali e concessioni locali, avrebbe disciplinato un ambito da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale dispone che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, in quanto non distinguendo fra concessioni nazionali e concessioni locali, avrebbe disciplinato un ambito da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte