Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 Q. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO ANCHE AVVALENDOSI DELL’AUTORITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - COMPETENZE STATALI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI INERENTI LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE IN MATERIA DI STOCCAGGIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 Q. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO ANCHE AVVALENDOSI DELL’AUTORITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - COMPETENZE STATALI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI INERENTI LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE IN MATERIA DI STOCCAGGIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello dello “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello dello “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte