Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 Q. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO ANCHE AVVALENDOSI DELL’AUTORITÀ DELL’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - COMPETENZE STATALI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE - DETERMINAZIONI INERENTI LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE IN MATERIA DI STOCCAGGIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello dello “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte