Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 R. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - SALVAGUARDIA DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ESSERE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MERITO ALLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE LOCALE GIÀ IN ESSERE - NOZIONE RILEVANTE SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 R. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - SALVAGUARDIA DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ESSERE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MERITO ALLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE LOCALE GIÀ IN ESSERE - NOZIONE RILEVANTE SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333», convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333», convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni», censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “distribuzione locale di energia”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 33
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte