Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 S. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ELENCAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A REGIMI AUTORIZZATIVI - ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI MINERALI - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVI STABILIMENTI, DISMISSIONI E VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE E DI STOCCAGGIO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 S. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ELENCAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A REGIMI AUTORIZZATIVI - ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI MINERALI - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI NUOVI STABILIMENTI, DISMISSIONI E VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE E DI STOCCAGGIO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale detta norme riguardanti le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio, censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “lavorazione e stoccaggio degli oli minerali”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale detta norme riguardanti le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio, censurato, in riferimento all’art. 117, comma quarto, della Costituzione, sul presupposto che il legislatore statale avrebbe disciplinato un ambito materiale da considerare estraneo alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., e in particolare quello della “lavorazione e stoccaggio degli oli minerali”, di competenza legislativa residuale delle Regioni. L'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. corrisponde infatti alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, la quale si riferisce anche alle attività relative agli oli minerali e al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell’energia elettrica, mentre la nozione di “distribuzione locale dell'energia”, utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini di gestione della rete di distribuzione nazionale è rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 56
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 57
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 58
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte