Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 T. ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE REGIONI ORDINARIE IN MATERIA DI “PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA ELETTRICA” - FORMA PIÙ AMPIA DI AUTONOMIA RISPETTO A QUELLA RICONOSCIUTA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DALLO STATUTO SPECIALE E DALLA RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - CONFIGURABILITÀ.

Testo
Le competenze spettanti in materia di energia alle Province autonome di Trento e di Bolzano in base allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sono meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sicché le Province stesse (nella specie, la Provincia autonoma di Trento) possono, sulla base dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria e quindi anche una potestà amministrativa più ampia – in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. – rispetto a quella ad esse spettante sulla sola base delle norma di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, mentre la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, deve essere interpretata, conformemenete al sistema costituzionale, nel senso che le competenze statutarie delle Regioni speciali e delle Province autonome restano ferme solo per le parti in cui dal Titolo V della Costituzione non possano essere ricavate forme e condizioni più ampie di autonomia.

- Sull’ambito di operatività dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, v. la citata sentenza n. 8/2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte