Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 U. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ATTRIBUZIONE, IN SUSSIDIARIETÀ, ALLO STATO - AMMISSIBILITÀ - VERIFICA DELLE ULTERIORI CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ, IN PARTICOLARE DELLA PREVISIONE DI STRUMENTI DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ.
SENT. 383/05 U. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - FUNZIONI AMMINISTRATIVE - ATTRIBUZIONE, IN SUSSIDIARIETÀ, ALLO STATO - AMMISSIBILITÀ - VERIFICA DELLE ULTERIORI CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ, IN PARTICOLARE DELLA PREVISIONE DI STRUMENTI DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ.
Testo
In tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, di cui al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole, mentre deve essere verificata analiticamente la sussistenza o meno delle altre condizioni necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, e in particolare l’osservanza una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale - tanto più necessarie in una materia, quale quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni pur in presenza di un esplicito riferimento alla dimensione “nazionale” della materia -, che devono essere condotte in base al principio di lealtà con un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, da individuarsi nella Conferenza unificata.
In tema di disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, di cui al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, e di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole, mentre deve essere verificata analiticamente la sussistenza o meno delle altre condizioni necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, e in particolare l’osservanza una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale - tanto più necessarie in una materia, quale quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni pur in presenza di un esplicito riferimento alla dimensione “nazionale” della materia -, che devono essere condotte in base al principio di lealtà con un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, da individuarsi nella Conferenza unificata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art.
co.
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
legge
23/08/2004
n. 239
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte