Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 V. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA COMPETENZA AD AUTORIZZARE L’ESERCIZIO TEMPORANEO DI CENTRALI TERMOELETTRICHE DI POTENZA TERMICA SUPERIORE A 300 MW, ANCHE IN DEROGA AI NORMALI VALORI DI EMISSIONI NELL’ATMOSFERA E AI LIMITI DI TEMPERATURA DEGLI SCARICHI TERMICI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA, DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI QUELLO DI LEALE COLLABORAZIONE - RICONDUCIBILITÀ DEI POTERI DI DEROGA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE - INERENZA DEL POTERE DI DEROGA A QUELLO DI AUTORIZZAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agi artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la competenza ad autorizzare, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici. Premesso che i previsti poteri di deroga temporanei ineriscono alla materia della “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che la loro previsione e la loro disciplina spettano quindi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che ricorra la necessità di specifici meccanismi di collaborazione con le Regioni indispensabili nelle ipotesi della chiamata in sussidiarietà, la concreta allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga contemplati dalle norme impugnate trova giustificazione nel fatto che tali poteri risultano indissolubilmente connessi con il potere principale attribuito al Ministro di autorizzare «l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW» per le finalità di «garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale», mentre rientra nel normale ed opportuno coordinamento fra le diverse istituzioni che sono chiamate ad operare nei medesimi settori la creazione di idonei strumenti di reciproca informazione, in questo caso fra Ministero e Regione interessata.

- Sulla allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga, una volta che a questi spetti un potere autorizzatorio, v. la citata sentenza n. 6/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 1

legge  27/10/2003  n. 290  art.   co. 

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte