Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Funzione e parametri invocabili - Necessità di evitare zone franche sulla spesa pubblica - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione. (Classif. 112002).
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati. Tale funzione è importante per evitare una "zona franca" nel sistema di giustizia costituzionale per norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. (Precedenti: S. 235/2021; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 89/2017 - mass. 41961).
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una "correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. (Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44379; S. 215/2021 - mass. 44279; S. 244/2020 - mass. 43116; S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391; S. 196/ 2018 - mass. 40372).
I precedenti giudizi di parificazione, pur conferendo certezza ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, non possono sottrarre a successivi vagli una previsione di spesa sul presupposto che la stessa sia già stata passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi; un tale effetto preclusivo depotenzierebbe, altrimenti, la funzione di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti. (Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43112).