Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 AA. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL POTERE DI EMANARE GLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALI, NONCHÉ DI APPROVARE I PIANI DI SVILUPPO PREDISPOSTI DAI GESTORI DELLE RETI DI TRASPORTO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA, DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI QUELLO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCIDENZA DEL POTERE DI EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI SUL TERRITORIO E SUI POTERI REGIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA SU DETTI INDIRIZZI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 AA. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL POTERE DI EMANARE GLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALI, NONCHÉ DI APPROVARE I PIANI DI SVILUPPO PREDISPOSTI DAI GESTORI DELLE RETI DI TRASPORTO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA, DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI QUELLO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCIDENZA DEL POTERE DI EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI SUL TERRITORIO E SUI POTERI REGIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLA INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA SU DETTI INDIRIZZI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Premesso che, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale; tuttavia, la rilevanza del potere di emanazione di tali indirizzi sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, mentre l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, pure prevista dalla disposizione censurata, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e quindi – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi – ne risulta giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Premesso che, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale; tuttavia, la rilevanza del potere di emanazione di tali indirizzi sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, mentre l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, pure prevista dalla disposizione censurata, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e quindi – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi – ne risulta giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 2
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte