Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 BB. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - PREVISIONE CHE LE REGIONI (E LE PROVINCE AUTONOME) DISCIPLININO I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI RETI ELETTRICHE DI PROPRIA COMPETENZA IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI E AI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE STATALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA, DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI QUELLO DI LEALE COLLABORAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ IN CAPO ALLO STATO DEI POTERI AUTORIZZATORI DELLE RETI NAZIONALI - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 BB. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - PREVISIONE CHE LE REGIONI (E LE PROVINCE AUTONOME) DISCIPLININO I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI RETI ELETTRICHE DI PROPRIA COMPETENZA IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI E AI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE STATALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA, DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI QUELLO DI LEALE COLLABORAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA CHIAMATA IN SUSSIDIARIETÀ IN CAPO ALLO STATO DEI POTERI AUTORIZZATORI DELLE RETI NAZIONALI - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Premesso che la sostituzione, ad opera dell’art. 1, comma 27, della legge 23 agosto 2004, n. 239, del riferimento alle “reti energetiche” con il più limitato riferimento alle “reti elettriche”, non incide sulla sostanza della questione, la limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale è giustificata in quanto la chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali trova fondamento nella sussistenza di esigenze unitarie e la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio.
- Sulla qualificazione come principi fondamentali delle norma volte a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio, v. la citata sentenza n. 336/2005.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Premesso che la sostituzione, ad opera dell’art. 1, comma 27, della legge 23 agosto 2004, n. 239, del riferimento alle “reti energetiche” con il più limitato riferimento alle “reti elettriche”, non incide sulla sostanza della questione, la limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale è giustificata in quanto la chiamata in sussidiarietà in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali trova fondamento nella sussistenza di esigenze unitarie e la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio.
- Sulla qualificazione come principi fondamentali delle norma volte a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio, v. la citata sentenza n. 336/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 5
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte