Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 DD. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - PREVISTA APPLICAZIONE, PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 7 DEL 2002 - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA NATURA DI DETTAGLIO DELL’INTERA NORMATIVA, CON LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 DD. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - PREVISTA APPLICAZIONE, PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 7 DEL 2002 - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA NATURA DI DETTAGLIO DELL’INTERA NORMATIVA, CON LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), censurato, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, disponendo che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», prevederebbe il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, porrebbe termini perentori per la definizione del procedimento e sospenderebbe le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, così incidendo sulla potestà legislativa regionale in materia di energia. Da un lato, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole (v. massima U); dall’altro, vale quanto già deciso nella sentenza n. 6 del 2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), censurato, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, disponendo che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», prevederebbe il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, porrebbe termini perentori per la definizione del procedimento e sospenderebbe le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, così incidendo sulla potestà legislativa regionale in materia di energia. Da un lato, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole (v. massima U); dall’altro, vale quanto già deciso nella sentenza n. 6 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 8
legge
27/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte