Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 DD. ENERGIA ELETTRICA - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE - PREVISTA APPLICAZIONE, PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 7 DEL 2002 - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA NATURA DI DETTAGLIO DELL’INTERA NORMATIVA, CON LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (nel testo risultante dalla conversione nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), censurato, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto, disponendo che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», prevederebbe il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, porrebbe termini perentori per la definizione del procedimento e sospenderebbe le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, così incidendo sulla potestà legislativa regionale in materia di energia. Da un lato, la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, risulta ragionevole (v. massima U); dall’altro, vale quanto già deciso nella sentenza n. 6 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 8

legge  27/10/2003  n. 290  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte