Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 EE. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». Tale disposizione (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) integra senz'altro un principio fondamentale di per sé non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale, mentre la denunciata illegittima limitazione dei poteri amministrativi delle Regioni potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato, evenienza, quest'ultima, a fronte della quale, nell'ipotesi che si concretizzasse, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte