Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 EE. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 EE. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA GARANTENDO L’ASSENZA DI ONERI CON EFFETTI ECONOMICI, DIRETTI ED INDIRETTI, RICADENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE AUTORITÀ CHE LE PREVEDONO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DELLA CATEGORIA «EFFETTO ECONOMICO INDIRETTO» - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». Tale disposizione (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) integra senz'altro un principio fondamentale di per sé non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale, mentre la denunciata illegittima limitazione dei poteri amministrativi delle Regioni potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato, evenienza, quest'ultima, a fronte della quale, nell'ipotesi che si concretizzasse, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». Tale disposizione (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) integra senz'altro un principio fondamentale di per sé non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale, mentre la denunciata illegittima limitazione dei poteri amministrativi delle Regioni potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato, evenienza, quest'ultima, a fronte della quale, nell'ipotesi che si concretizzasse, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte