Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 FF. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA - ESCLUSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA MANCATA PREVISIONE DI MISURE DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE STANTE L’INCIDENZA CHE GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI POSSONO AVERE SUL TERRITORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - IMPOSIZIONE AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN DIVIETO SOLO IN CONSIDERAZIONE DELLA FONTE RINNOVABILE DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DELLE POTESTÀ REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 FF. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA - ESCLUSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA MANCATA PREVISIONE DI MISURE DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE STANTE L’INCIDENZA CHE GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI POSSONO AVERE SUL TERRITORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - IMPOSIZIONE AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN DIVIETO SOLO IN CONSIDERAZIONE DELLA FONTE RINNOVABILE DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DELLE POTESTÀ REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La disposizione censurata, la quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», si risolve nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole), solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e quindi in una previsione che eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto individua puntualmente e in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La disposizione censurata, la quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», si risolve nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole), solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e quindi in una previsione che eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto individua puntualmente e in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte