Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 FF. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - NECESSITÀ DI ASSICURARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA - ESCLUSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA MANCATA PREVISIONE DI MISURE DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE STANTE L’INCIDENZA CHE GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI POSSONO AVERE SUL TERRITORIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - IMPOSIZIONE AL LEGISLATORE REGIONALE DI UN DIVIETO SOLO IN CONSIDERAZIONE DELLA FONTE RINNOVABILE DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DELLE POTESTÀ REGIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La disposizione censurata, la quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», si risolve nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole), solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e quindi in una previsione che eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto individua puntualmente e in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte