Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 II. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPETENZE RISERVATE ALLO STATO - INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI STRATEGICI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRATEGICA, COMPRENSIVA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI E DEL RELATIVO UTILIZZO, CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ADEGUAMENTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE A QUELLA COMUNITARIA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI DALLE PREDETTE ATTIVITÀ - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA REGIONE INTERESSATA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - NECESSITÀ DELL’INTESA FORTE CON LE REGIONI E LE PROVINCE INTERESSATE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI STRATEGICI - INSUFFICIENZA DEL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 443 DEL 2001 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 II. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPETENZE RISERVATE ALLO STATO - INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI STRATEGICI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRATEGICA, COMPRENSIVA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI E DEL RELATIVO UTILIZZO, CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ADEGUAMENTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE A QUELLA COMUNITARIA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI DALLE PREDETTE ATTIVITÀ - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA REGIONE INTERESSATA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - NECESSITÀ DELL’INTESA FORTE CON LE REGIONI E LE PROVINCE INTERESSATE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI STRATEGICI - INSUFFICIENZA DEL RICHIAMO ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 443 DEL 2001 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche», implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, sicché l'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa in tanto può ritenersi costituzionalmente legittima, in quanto sia prevista un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata, mentre la disposizione censurata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, che, nei termini in cui è formulato, non appare idoneo ad assicurare che anche l’individuazione di tali infrastrutture sia effettuata d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
- Sulla necessità dell’intesa ai fini della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, v. la citata sentenza n. 303/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche», implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, sicché l'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa in tanto può ritenersi costituzionalmente legittima, in quanto sia prevista un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata, mentre la disposizione censurata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, che, nei termini in cui è formulato, non appare idoneo ad assicurare che anche l’individuazione di tali infrastrutture sia effettuata d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
- Sulla necessità dell’intesa ai fini della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte