Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 LL. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO NEL SETTORE ELETTRICO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE CONSIDERATI ANCHE I PIANI REGIONALI DI SVILUPPO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI ENERGETICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DALLA LORO ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI OVVERO CON LA CONFERENZA UNIFICATA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ DELLA PREVISIONE DI MODULI COLLABORATIVI NELLA FORMA DELLA INTESA FORTE CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 LL. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO NEL SETTORE ELETTRICO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE CONSIDERATI ANCHE I PIANI REGIONALI DI SVILUPPO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI ENERGETICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DALLA LORO ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI OVVERO CON LA CONFERENZA UNIFICATA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NECESSITÀ DELLA PREVISIONE DI MODULI COLLABORATIVI NELLA FORMA DELLA INTESA FORTE CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato, in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica senza tuttavia che siano previsti idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato, in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica senza tuttavia che siano previsti idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte