Impiego pubblico - Trattamento economico - Trattamento economico dell'impiego pubblico contrattualizzato - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile - Disciplina della retribuzione riservata alla contrattazione collettiva - Impossibilità per le Regioni di istituire voci di spesa relative al personale regionale non previste dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Molise che riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una indennità annuale, integrativa del trattamento retributivo). (Classif. 131011).
La disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego "contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, assegnata in via esclusiva allo Stato; le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, parametri interposti della materia, definiscono il rapporto tra i livelli della contrattazione collettiva e assegnano a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL.
L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, ora terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione - censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale del Molise per il 2020 - riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. La previsione di detta indennità, collocandosi fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, non solo collide con la disciplina del rapporto di pubblico impiego - definita dal legislatore nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile - ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, introduce una voce di spesa a carico della finanza regionale senza il necessario fondamento nella citata contrattazione, incidendo così sull'equilibrio finanziario dell'ente e ledendo i criteri dettati dall'ordinamento per la corretta gestione della finanza pubblica allargata). (Precedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 112/2020 - mass. 43320).