Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 MM. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO NEL SETTORE ELETTRICO - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE NUOVE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE E PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI POTENZA TERMICA SUPERIORE AI 300 MW «SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA» - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE ATTINENTI A MATERIE REGIONALI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INIDONEITÀ DEL MERO PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA - NECESSITÀ DELL’INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 MM. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - COMPITI E FUNZIONI ESERCITATI DALLO STATO NEL SETTORE ELETTRICO - DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LE NUOVE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE E PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI POTENZA TERMICA SUPERIORE AI 300 MW «SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA» - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE ATTINENTI A MATERIE REGIONALI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INIDONEITÀ DEL MERO PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA - NECESSITÀ DELL’INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW». La disposizione censurata, la quale attribuisce allo Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata da essa previsto.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7), della legge 23 agosto 2004, n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW». La disposizione censurata, la quale attribuisce allo Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali», comporta, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata da essa previsto.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte