Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 OO. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE E DELLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PIANI DI SVILUPPO PREDISPOSTI ANNUALMENTE DAI GESTORI DELLE RETI DI TRASPORTO CON GLI INDIRIZZI MEDESIMI - RICORSI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI ENERGETICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DALLA LORO ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI OVVERO CON LA CONFERENZA UNIFICATA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INCIDENZA DEGLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS SUI POTERI REGIONALI - NECESSITÀ DI INTESA FORTE CON LA CONFERENZA UNIFICATA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 383/05 OO. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA EMANAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE E DELLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PIANI DI SVILUPPO PREDISPOSTI ANNUALMENTE DAI GESTORI DELLE RETI DI TRASPORTO CON GLI INDIRIZZI MEDESIMI - RICORSI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA ESCLUSIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RETI ENERGETICHE DI INTERESSE NAZIONALE E DALLA LORO ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - MANCATA PREVISIONE DELL’INTESA CON LA CONFERENZA STATO-REGIONI OVVERO CON LA CONFERENZA UNIFICATA - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INCIDENZA DEGLI INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS SUI POTERI REGIONALI - NECESSITÀ DI INTESA FORTE CON LA CONFERENZA UNIFICATA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi», comporta, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale, senza tuttavia prevedere un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, costituzionalmente necessaria in considerazione della rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi sulla materia energetica e della sua sicura indiretta incidenza sul territorio e sui relativi poteri regionali.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290), non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione censurata, la quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi», comporta, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale, senza tuttavia prevedere un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata, costituzionalmente necessaria in considerazione della rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi sulla materia energetica e della sua sicura indiretta incidenza sul territorio e sui relativi poteri regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 24
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 2
legge
23/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte