Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 QQ. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA E DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA MODIFICA DELL’ASSETTO DELLE COMPETENZE COSÌ COME PREVISTE DALLA PRECEDENTE DISCIPLINA LEGISLATIVA FONDATA SULLA POTENZA DEGLI IMPIANTI E SULLA TENSIONE DELLE RETI DI TRASPORTO - CONTRASTO CON IL RIPARTO COSTITUZIONALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E CON IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - DISPOSTO RIORDINO DELL’INTERO SETTORE ENERGETICO - INTRODUZIONE, CON LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONTENUTE NELLA MEDESIMA SENTENZA, DI ADEGUATI STRUMENTI DI CODETERMINAZIONE PARITARIA TRA STATO E AUTONOMIE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 QQ. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA E DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA MODIFICA DELL’ASSETTO DELLE COMPETENZE COSÌ COME PREVISTE DALLA PRECEDENTE DISCIPLINA LEGISLATIVA FONDATA SULLA POTENZA DEGLI IMPIANTI E SULLA TENSIONE DELLE RETI DI TRASPORTO - CONTRASTO CON IL RIPARTO COSTITUZIONALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E CON IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - DISPOSTO RIORDINO DELL’INTERO SETTORE ENERGETICO - INTRODUZIONE, CON LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONTENUTE NELLA MEDESIMA SENTENZA, DI ADEGUATI STRUMENTI DI CODETERMINAZIONE PARITARIA TRA STATO E AUTONOMIE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui ha sostituito il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché sostituisce il criterio, adottato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica». La legge n. 239 del 2004 ha provveduto, infatti, a riordinare l'intero settore energetico e al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale, e in questo ambito rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere g), h), e i), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, disposizioni queste che, in forza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate nella medesima sentenza (v. le massime GG, HH, II, LL), contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui ha sostituito il comma 1 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché sostituisce il criterio, adottato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica». La legge n. 239 del 2004 ha provveduto, infatti, a riordinare l'intero settore energetico e al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale, e in questo ambito rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere g), h), e i), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, disposizioni queste che, in forza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate nella medesima sentenza (v. le massime GG, HH, II, LL), contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 26
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 1
legge
23/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte