Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 RR. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA - PREVISTO ESERCIZIO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE, DEL POTERE SOSTITUTIVO STATALE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE NEL TERMINE PRESCRITTO - RICORSI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA PREVISIONE DELL’USO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI CHE NE LEGITTIMANO L’UTILIZZO, CON DECLASSAMENTO DELL’INTESA DA «FORTE» A «DEBOLE» - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO AL GOVERNO NELLA SUA COLLEGIALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON LE GARANZIE COSTITUZIONALI DELLE AUTONOMIE REGIONALI E PROVINCIALI DI UN POTERE SOSTITUTIVO ATTRIBUITO ALLO STATO IN RELAZIONE A FUNZIONI ATTRATTE IN SUSSIDIARIETÀ E PER LO SVOLGIMENTO DELLE QUALI È RICHIESTA L’INTESA «IN SENSO FORTE» - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 383/05 RR. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA - PREVISTO ESERCIZIO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE, DEL POTERE SOSTITUTIVO STATALE IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE NEL TERMINE PRESCRITTO - RICORSI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA PREVISIONE DELL’USO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI CHE NE LEGITTIMANO L’UTILIZZO, CON DECLASSAMENTO DELL’INTESA DA «FORTE» A «DEBOLE» - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO AL GOVERNO NELLA SUA COLLEGIALITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON LE GARANZIE COSTITUZIONALI DELLE AUTONOMIE REGIONALI E PROVINCIALI DI UN POTERE SOSTITUTIVO ATTRIBUITO ALLO STATO IN RELAZIONE A FUNZIONI ATTRATTE IN SUSSIDIARIETÀ E PER LO SVOLGIMENTO DELLE QUALI È RICHIESTA L’INTESA «IN SENSO FORTE» - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290. La previsione che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», pur superandosi in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, contrasta con il secondo comma dell'art. 120 Cost., che non può essere applicato ad ipotesi nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato, dovendosi escludere che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.
- Sulla impossibilità che, allorquando sia prevista una intesa in senso forte e questa non sia raggiunta, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, v. le citate sentenze n. 303/2003, n. 242 e n. 285/2005.
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290. La previsione che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio», pur superandosi in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, contrasta con il secondo comma dell'art. 120 Cost., che non può essere applicato ad ipotesi nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato, dovendosi escludere che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.
- Sulla impossibilità che, allorquando sia prevista una intesa in senso forte e questa non sia raggiunta, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, v. le citate sentenze n. 303/2003, n. 242 e n. 285/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 26
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 4
legge
23/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte