Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 SS. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN CORSO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DISCIPLINA TRANSITORIA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 SS. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN CORSO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DISCIPLINA TRANSITORIA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, il comma 4-ter, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, il comma 4-ter, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 26
decreto-legge
29/08/2003
n. 239
art. 1
co. 4
legge
23/10/2003
n. 290
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte