Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29848  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 SS. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LE RETI DI TRASPORTO DI ENERGIA - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN CORSO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DISCIPLINA TRANSITORIA NON IRRAGIONEVOLE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nella parte in cui introduce nell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, il comma 4-ter, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 26

decreto-legge  29/08/2003  n. 239  art. 1  co. 4

legge  23/10/2003  n. 290  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte