Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29849  29850  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 TT. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - SALVAGUARDIA DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ESSERE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MERITO ALLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE GIÀ IN ESSERE ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE UNICAMENTE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI APPORTARE MODIFICHE O VARIAZIONI ALLE CONVENZIONI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NORMA TRANSITORIA VOLTA A GARANTIRE CERTEZZA DI RAPPORTI GIURIDICI GIÀ INSTAURATI DAI CONCESSIONARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Si tratta, infatti di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, che non risulta di per sé irragionevole, in quanto mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia, mentre le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto, sicché non è necessario che tali poteri debbano essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 33

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte