Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 TT. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - SALVAGUARDIA DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ESSERE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MERITO ALLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE GIÀ IN ESSERE ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE UNICAMENTE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI APPORTARE MODIFICHE O VARIAZIONI ALLE CONVENZIONI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NORMA TRANSITORIA VOLTA A GARANTIRE CERTEZZA DI RAPPORTI GIURIDICI GIÀ INSTAURATI DAI CONCESSIONARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 TT. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - SALVAGUARDIA DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ESSERE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA POTESTÀ REGIONALE IN MERITO ALLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE GIÀ IN ESSERE ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE UNICAMENTE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI APPORTARE MODIFICHE O VARIAZIONI ALLE CONVENZIONI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NORMA TRANSITORIA VOLTA A GARANTIRE CERTEZZA DI RAPPORTI GIURIDICI GIÀ INSTAURATI DAI CONCESSIONARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Si tratta, infatti di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, che non risulta di per sé irragionevole, in quanto mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia, mentre le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto, sicché non è necessario che tali poteri debbano essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 33, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Si tratta, infatti di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, che non risulta di per sé irragionevole, in quanto mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia, mentre le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto, sicché non è necessario che tali poteri debbano essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 33
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte