Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29851  29852


Titolo
SENT. 383/05 VV. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA E DI CONCESSIONE DI IDROCARBURI - PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI - COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO D’INTESA CON LE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATO MANCATO RICHIAMO NELLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELL’INTESA CON LE REGIONI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI LEALE COLLABORAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN’ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi, stabilendo, in particolare, che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; disponendo, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e fissando, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria. Le disposizioni censurate devono infatti essere interpretate come semplicemente specificative delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione – che resta disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 77

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 78

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 79

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 80

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 81

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 82

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 83

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte