Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 VV. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA E DI CONCESSIONE DI IDROCARBURI - PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI - COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO D’INTESA CON LE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATO MANCATO RICHIAMO NELLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELL’INTESA CON LE REGIONI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI LEALE COLLABORAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN’ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - NON FONDATEZZA.
SENT. 383/05 VV. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA E DI CONCESSIONE DI IDROCARBURI - PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI - COMPETENZA RISERVATA ALLO STATO D’INTESA CON LE REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATO MANCATO RICHIAMO NELLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELL’INTESA CON LE REGIONI - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI LEALE COLLABORAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN’ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi, stabilendo, in particolare, che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; disponendo, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e fissando, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria. Le disposizioni censurate devono infatti essere interpretate come semplicemente specificative delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione – che resta disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale prevede il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi, stabilendo, in particolare, che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; disponendo, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e fissando, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria. Le disposizioni censurate devono infatti essere interpretate come semplicemente specificative delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione – che resta disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 77
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 78
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 79
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 80
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 81
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 82
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 83
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte