Sentenza 253/2022 (ECLI:IT:COST:2022:253)
Massima numero 45225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
18/10/2022; Decisione del
18/10/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Titolo
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Molise - Istituzione di una "area quadri" - Riconoscimento di un'indennità annuale, integrativa del trattamento retributivo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Assenza di adeguata argomentazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131009).
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Molise - Istituzione di una "area quadri" - Riconoscimento di un'indennità annuale, integrativa del trattamento retributivo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Assenza di adeguata argomentazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131009).
Testo
È dichiarata inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 che riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. Il rimettente non individua gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati dalla disposizione censurata né gli eventuali parametri interposti, limitandosi ad affermare in modo generico e tautologico che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i limiti posti dalla legislazione statale, lede perciò stesso obiettivi di finanza pubblica.
È dichiarata inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997 che riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. Il rimettente non individua gli specifici principi di coordinamento della finanza pubblica che sarebbero violati dalla disposizione censurata né gli eventuali parametri interposti, limitandosi ad affermare in modo generico e tautologico che la disposizione regionale determina una spesa che, nel superare i limiti posti dalla legislazione statale, lede perciò stesso obiettivi di finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
08/04/1997
n. 7
art. 29
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte