Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29810  29811  29812  29813  29814  29815  29816  29817  29818  29819  29820  29821  29822  29823  29824  29825  29826  29827  29828  29829  29830  29831  29832  29833  29834  29835  29836  29837  29838  29839  29840  29841  29842  29843  29844  29845  29846  29847  29848  29849  29850  29852


Titolo
SENT. 383/05 ZZ. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA MASSIMA DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO CHE PUÒ ESSERE STABILITO, A SEGUITO DI SPECIFICI ACCORDI TRA LA REGIONE, GLI ENTI LOCALI E I TITOLARI DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI IN TERRAFERMA - PREVISIONE CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI NON COSTITUISCE MOTIVO PER LA SOSPENSIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN PRODUZIONE DEI GIACIMENTI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - IMPROPRIA RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA REGIONALE QUANTO AGLI EFFETTI DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 84, della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione». La previsione che la misura massima del «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio», che può essere stabilito «a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione», non possa «eccedere il valore complessivo del quindici per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione» costituisce una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire sull'intero territorio nazionale una relativa uniformità dei costi per le imprese di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma, mentre la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l'esclusione che quest'ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1  co. 84

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte