Sentenza 383/2005 (ECLI:IT:COST:2005:383)
Massima numero 29852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 383/05 AAA. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE UNO O PIÙ TESTI UNICI PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NON ECCEDENTI I LIMITI DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 383/05 AAA. ENERGIA ELETTRICA - RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - OBIETTIVI E LINEE DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE - DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE UNO O PIÙ TESTI UNICI PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NON ECCEDENTI I LIMITI DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. I principî e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente e, mentre il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella lettera b) del comma 121 è prevista esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali», fermo restando che i criteri direttivi contenuti nella disposizione censurata attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura competenza esclusiva dello Stato.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. I principî e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente e, mentre il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella lettera b) del comma 121 è prevista esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali», fermo restando che i criteri direttivi contenuti nella disposizione censurata attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 121
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte