Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 C. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - RISERVA ALLO STATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - RIFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E ISPETTIVE ALLA MATERIA “TUTELA DEL LAVORO”, INDIPENDENTEMENTE DALL’OGGETTO DELLA VIGILANZA E DELLE ISPEZIONI - ATTINENZA DELLA VIGILANZA ALLA DISCIPLINA SU CUI ESSA SI ESERCITA.
SENT. 384/05 C. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - RISERVA ALLO STATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - RIFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E ISPETTIVE ALLA MATERIA “TUTELA DEL LAVORO”, INDIPENDENTEMENTE DALL’OGGETTO DELLA VIGILANZA E DELLE ISPEZIONI - ATTINENZA DELLA VIGILANZA ALLA DISCIPLINA SU CUI ESSA SI ESERCITA.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), e dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il primo dei quali enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», mentre il secondo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, deve escludersi che sia possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, e in particolare che la vigilanza sul lavoro e le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una modalità di esercizio - rientrino comunque nella materia “tutela del lavoro”, quale che sia lo specifico oggetto sul quale vertono. Non è infatti possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, mentre la regolamentazione delle sanzioni amministrative, essendo finalizzata al rispetto di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria connotazione, spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile. Pertanto, deve escludersi che le deleghe di cui alle disposizioni censurate, relative alla disciplina dei rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore e alla previdenza sociale, si riferiscano alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Sul principio secondo cui la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile, le citate sentenze n. 60/1993, n. 28/1996, n. 361/2003 e n. 12/2004.
- Sulla individuazione degli ambiti di disciplina che rientrano o meno nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, v. le citate sentenze n. 359/2003, n. 50/2005 e n. 234/2005.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), e dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il primo dei quali enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», mentre il secondo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, deve escludersi che sia possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, e in particolare che la vigilanza sul lavoro e le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una modalità di esercizio - rientrino comunque nella materia “tutela del lavoro”, quale che sia lo specifico oggetto sul quale vertono. Non è infatti possibile determinare la competenza a regolare un'attività di vigilanza indipendentemente dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, mentre la regolamentazione delle sanzioni amministrative, essendo finalizzata al rispetto di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria connotazione, spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile. Pertanto, deve escludersi che le deleghe di cui alle disposizioni censurate, relative alla disciplina dei rapporti intersoggettivi tra datore di lavoro e lavoratore e alla previdenza sociale, si riferiscano alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Sul principio secondo cui la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile, le citate sentenze n. 60/1993, n. 28/1996, n. 361/2003 e n. 12/2004.
- Sulla individuazione degli ambiti di disciplina che rientrano o meno nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, v. le citate sentenze n. 359/2003, n. 50/2005 e n. 234/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte