Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29864  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 D. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - RISERVA ALLO STATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO - RICORSO DELLE REGIONI MARCHE, BASILICATA ED EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI “TUTELA DEL LAVORO” - LAMENTATO MANCATO TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI STRUTTURE E PERSONALE IMPIEGATI IN SEDE LOCALE NELLA VIGILANZA - INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DELLA DELEGA - INERENZA DELLE FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO ALLA MATERIA, DI COMPETENZA CONCORRENTE, “TUTELA DEL LAVORO” - NON SPETTANZA ALLO STATO DELL’ALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TALE MATERIA - ESIGENZA DI NON INTERRUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI DETTE FUNZIONI SINO ALLA LORO REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLE QUESTIONI.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro». Premesso che l'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato e che, tuttavia, vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina.

- Sulla applicazione del principio di continuità nell’applicazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. le citate sentenze n. 13/2004 e n. 50/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  14/02/2003  n. 30  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte