Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 E. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - RISERVA ALLO STATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INERENZA DELLE FUNZIONI ALLA MATERIA “TUTELA DEL LAVORO” - LAMENTATA RISERVA ALLO STATO DI FUNZIONI GIÀ ESERCITATE DALLA PROVINCIA - NON SPETTANZA ALLO STATO DELL’ALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CONCORRENTE - ESTENSIONE ALLE PROVINCE AUTONOME, EX ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001, DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AD ESERCITARE FUNZIONI GIÀ ESERCITATE PER DELEGA STATALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 E. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - RISERVA ALLO STATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INERENZA DELLE FUNZIONI ALLA MATERIA “TUTELA DEL LAVORO” - LAMENTATA RISERVA ALLO STATO DI FUNZIONI GIÀ ESERCITATE DALLA PROVINCIA - NON SPETTANZA ALLO STATO DELL’ALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CONCORRENTE - ESTENSIONE ALLE PROVINCE AUTONOME, EX ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001, DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AD ESERCITARE FUNZIONI GIÀ ESERCITATE PER DELEGA STATALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione, 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e 3, comma primo, d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Premesso che l'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato e che, tuttavia, vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina, mentre nelle Regioni e Province autonome in cui ciò è già avvenuto, anche se per effetto di deleghe statali – come nel caso della Provincia di Trento -, la disposizione ha la valenza di indicare il nuovo titolo di legittimazione spettante alle Regioni e Province autonome loro attribuito con le modifiche introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esteso a queste ultime ed alle Regioni a statuto speciale in forza della norma di maggior favore di cui all'art. 10 della citata legge.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), prima parte, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale enuncia tra i criteri e principi direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro», sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione, 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e 3, comma primo, d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Premesso che l'allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente non spetta allo Stato e che, tuttavia, vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono essere interrotti se non a costo di incidere su posizioni soggettive ed interessi rilevanti, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che le funzioni dello Stato continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina, mentre nelle Regioni e Province autonome in cui ciò è già avvenuto, anche se per effetto di deleghe statali – come nel caso della Provincia di Trento -, la disposizione ha la valenza di indicare il nuovo titolo di legittimazione spettante alle Regioni e Province autonome loro attribuito con le modifiche introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esteso a queste ultime ed alle Regioni a statuto speciale in forza della norma di maggior favore di cui all'art. 10 della citata legge.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 numero 29)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 2)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 4)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 5)
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 3
co. 1