Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 G. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA INVASIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA DI «TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO» E VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - FUNZIONI ISPETTIVE RISOLVENTISI NELLA VIGILANZA SUL RISPETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE E CIVILISTICA A TUTELA DEL LAVORATORE, DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA - RIFERIMENTO AGLI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE O DI ENTI NAZIONALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 G. LAVORO (TUTELA DEL) - DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA INVASIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA DI «TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO» E VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - FUNZIONI ISPETTIVE RISOLVENTISI NELLA VIGILANZA SUL RISPETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA NORMATIVA PREVIDENZIALE E CIVILISTICA A TUTELA DEL LAVORATORE, DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ISPETTIVI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA - RIFERIMENTO AGLI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE O DI ENTI NAZIONALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Le disposizioni di cui alle lettere a) e g), che, tra i principi e criteri direttivi della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, includono, rispettivamente, quello che il sistema delle ispezioni sia improntato alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina (lettera a), e quello della riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro (lettera f), hanno ad oggetto funzioni ispettive che si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, e sono quindi attinenti alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., nonché, con riguardo all'esigenza unitaria implicita nelle finalità anzidette, alla lettera m) dello stesso comma, mentre la disposizione di cui alla lettera f), che individua come principi e criteri direttivi la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f), si riferisce agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, i quali esercitano funzioni in linea generale statali.
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 76, 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere a), f) e g), della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Le disposizioni di cui alle lettere a) e g), che, tra i principi e criteri direttivi della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, includono, rispettivamente, quello che il sistema delle ispezioni sia improntato alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina (lettera a), e quello della riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro (lettera f), hanno ad oggetto funzioni ispettive che si concretizzano nella vigilanza sul rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa previdenziale e civilistica, e sono quindi attinenti alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., nonché, con riguardo all'esigenza unitaria implicita nelle finalità anzidette, alla lettera m) dello stesso comma, mentre la disposizione di cui alla lettera f), che individua come principi e criteri direttivi la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f), si riferisce agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, i quali esercitano funzioni in linea generale statali.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/02/2003
n. 30
art. 8
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 8
co. 2
legge
14/02/2003
n. 30
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte