Sentenza 254/2022 (ECLI:IT:COST:2022:254)
Massima numero 45213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45214


Titolo
Ambiente - Fauna - Tutela degli uccelli migratori - Valichi montani attraversati dall'avifauna - Divieto di caccia - Fondamento - Riconducibilità alla materia della tutela dall'ambiente e dell'ecosistema - Divieto, per le Regioni e le Province autonome, di abbassare lo standard di tutela (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che limita il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi). (Classif. 010005).

Testo

Il divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, stabilito dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, attiene alla materia della tutela dell'ambiente. La disposizione integra uno standard minimo di protezione, prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della relativa competenza esclusiva, che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome: queste ultime, infatti, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono solo dettare prescrizioni nel senso dell'innalzamento della tutela ma non possono derogarvi in peius. (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 66/2018 - mass. 40777).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. La disposizione, censurata dal TAR Lombardia, riduce il livello di tutela ambientale determinato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che pone un divieto assoluto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  16/08/1993  n. 26  art. 43  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 3