Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29863  29864  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 L. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL POTERE DI ASSUMERE E COORDINARE LE INIZIATIVE DI CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE E DI VIGILANZA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO - ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E DI LEGISLAZIONE SOCIALE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RICONDUCIBILITÀ DELLA VIGILANZA E DELLE FUNZIONI ISPETTIVE ALLA MATERIA “TUTELA DEL LAVORO” - INERENZA DELLE STESSE A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i quali, rispettivamente, prevedono che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni ed alle Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale» e che «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro». Esclusa la illegittimità delle norme di delegazione (v. massime E e G), deve conseguentemente escludersi la fondatezza delle censure formulate sul presupposto di detta illegittimità, mentre, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  numero 29)

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9  numero 2)

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9  numero 4)

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9  numero 5)

decreto del Presidente della Repubblica  26/01/1980  n. 197  art. 3    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 3    co. 1  numero 11)

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 3    co. 1  numero 12)