Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE - PREVISIONE CHE LE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE SIANO SVOLTE ANCHE DAL PERSONALE DI VIGILANZA DELL’INPS, DELL’INAIL E DELL’ENPALS E DEGLI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - FUNZIONI INERENTI A MATERIE DI COMPETENZA STATALE E DA ESERCITARE MEDIANTE PERSONALE E STRUTTURE STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE - PREVISIONE CHE LE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE SIANO SVOLTE ANCHE DAL PERSONALE DI VIGILANZA DELL’INPS, DELL’INAIL E DELL’ENPALS E DEGLI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - FUNZIONI INERENTI A MATERIE DI COMPETENZA STATALE E DA ESERCITARE MEDIANTE PERSONALE E STRUTTURE STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi». Poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Non è fondata, in riferimento all’art. 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale stabilisce che «le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi». Poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte