Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 N. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ISTITUZIONE DI UNA DIREZIONE GENERALE CON COMPITI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE SVOLTE DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO VIGILANZA IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO, DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI - PREVISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA - PREVISIONE DI UN’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO A LIVELLO REGIONALE AD OPERA DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA - PREVISIONE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DA PARTE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO - ATTRIBUZIONE ALLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA BANCA DATI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO DI VERBALE DI RILEVAZIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALL’ILLEGITTIMITÀ DEI CENSURATI ARTT. 1 E 6 - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALI NORME - ATTINENZA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO, RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO AD AMMINISTRAZIONI STATALI, CONNESSIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurati, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, per la parte in cui è previsto l'affidamento a strutture statali, quali la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le direzioni regionali e quella provinciale, di compiti di coordinamento della vigilanza; è previsto che l’istituenda Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza relativamente alle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sia regolata con legge statale, e sia composta da rappresentati di amministrazioni statali nominati da un organo dello Stato; è attribuito alla Commissione il compito di definire sia le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'art. 10, comma 1, sia le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria; è previsto che anche le Commissioni regionali di coordinamento siano composte con criteri analoghi a quelli della Commissione centrale; è previsto l'inserimento nell'ambito della Commissione centrale del coordinatore nazionale delle aziende; è disposto l'affidamento del coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza alle direzioni provinciali del lavoro, con conseguente attribuzione di funzioni amministrative ad organi statali in materia di tutela del lavoro. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, rientrando, in particolare, le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile, con riflesso, in via mediata, negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati, nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione in prevalenza allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza, risultando del resto irragionevole, stante lo stretto intreccio dell’assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra, tanto più che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 2  co. 

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 3  co. 1

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 3  co. 3

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 3  co. 4

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 4  co. 1

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 4  co. 2

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 4  co. 4

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 4  co. 5

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 5  co. 1

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 5  co. 2

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte