Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 O. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - AFFIDAMENTO A STRUTTURE STATALI (DIREZIONE GENERALE, DIREZIONI REGIONALI E DIREZIONI PROVINCIALI) DI COMPITI DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA - PREVISTA REGOLAMENTAZIONE CON LEGGE STATALE DELLA ISTITUENDA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA - PREVISTA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI REGIONALI CON CRITERI ANALOGHI A QUELLI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ATTRIBUZIONE ALLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA BANCA DATI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO DI VERBALE DI RILEVAZIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - ATTINENZA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO, RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO AD AMMINISTRAZIONI STATALI, CONNESSIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 O. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - AFFIDAMENTO A STRUTTURE STATALI (DIREZIONE GENERALE, DIREZIONI REGIONALI E DIREZIONI PROVINCIALI) DI COMPITI DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA - PREVISTA REGOLAMENTAZIONE CON LEGGE STATALE DELLA ISTITUENDA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA - PREVISTA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI REGIONALI CON CRITERI ANALOGHI A QUELLI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - ATTRIBUZIONE ALLA COMMISSIONE CENTRALE DELLA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA BANCA DATI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO DI VERBALE DI RILEVAZIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - ATTINENZA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO, RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO AD AMMINISTRAZIONI STATALI, CONNESSIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, , nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, rientrando, in particolare, le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile, con riflesso, in via mediata, negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati, nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione in prevalenza allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza, risultando del resto irragionevole, stante lo stretto intreccio dell’assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra, tanto più che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurati dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, , nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la vigilanza regolata dalla normativa impugnata attiene alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, rientrando, in particolare, le attività concernenti l'emersione del lavoro sommerso e il contrasto al lavoro irregolare in larga prevalenza in via diretta nell'ordinamento civile, con riflesso, in via mediata, negli ordinamenti tributario e previdenziale, tutti di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'attribuzione ad organi statali della definizione delle modalità di attuazione e funzionamento della banca dati, nonché delle «linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza», è in rapporto di dipendenza con l'attribuzione in prevalenza allo Stato delle materie su cui verte la vigilanza, risultando del resto irragionevole, stante lo stretto intreccio dell’assistenza con la previdenza sotto i profili contributivo e gestionale, la separazione della vigilanza su una materia da quella sull'altra, tanto più che l'assistenza è attività nella quale vengono in particolare rilievo i diritti sociali cui possono riferirsi i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 2
co.
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 3
co. 1
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 3
co. 3
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 4
co. 1
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 4
co. 2
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 4
co. 5
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 5
co. 1
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 5
co. 2
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 5
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 numero 23)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 numero 29)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 2)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 4)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 5)
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 3
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3
co. 1 numero 11)
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3
co. 1 numero 12)