Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29864  29866  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 P. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - PREVISIONE FRA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DEL COORDINATORE NAZIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA SANITARIA ED ECCESSO DI DELEGA - INERENZA DELLA DISPOSIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali». La previsione che della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, concernendo un organo prima non esistente, attiene all'organizzazione della sanità, e quindi ad una materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte