Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 P. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - PREVISIONE FRA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DEL COORDINATORE NAZIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA SANITARIA ED ECCESSO DI DELEGA - INERENZA DELLA DISPOSIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 384/05 P. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - PREVISIONE FRA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO DEL COORDINATORE NAZIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE IN MATERIA SANITARIA ED ECCESSO DI DELEGA - INERENZA DELLA DISPOSIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali». La previsione che della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, concernendo un organo prima non esistente, attiene all'organizzazione della sanità, e quindi ad una materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alle parole: «dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali». La previsione che della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, faccia parte il Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali, concernendo un organo prima non esistente, attiene all'organizzazione della sanità, e quindi ad una materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente, sicché comporta un'illegittima intrusione nella sfera di competenza regionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte