Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 R. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 6, COMMA 1 - LAMENTATA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE AD ISPETTORI NON STATALI - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, COMMA 1 - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AL SOLO PERSONALE STATALE, AL PERSONALE ISPETTIVO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 3, E A QUELLO DI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 R. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 6, COMMA 1 - LAMENTATA APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE AD ISPETTORI NON STATALI - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, COMMA 1 - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AL SOLO PERSONALE STATALE, AL PERSONALE ISPETTIVO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 3, E A QUELLO DI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la disposizione censurata si riferisce al personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali specificamente indicati al comma 3 dell'art. 6 dello stesso decreto, nonché a quello degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, cui pure si riferisce il citato comma 3, sicché essa deve essere letta nel senso che il personale ispettivo è quello di enti che comunque svolgono compiti di previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza statale.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima I), la disposizione censurata si riferisce al personale statale, al personale ispettivo degli enti previdenziali specificamente indicati al comma 3 dell'art. 6 dello stesso decreto, nonché a quello degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, cui pure si riferisce il citato comma 3, sicché essa deve essere letta nel senso che il personale ispettivo è quello di enti che comunque svolgono compiti di previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte